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IAES >  L'Accademia >  Statuto >  STATUTO DELLA "ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE AMBIENTALI"
ART. 1 - DENOMINAZIONE E LOGO
E' costituita con sede in Venezia , “ex Convento dei Servi di Maria”, Campo della Chiesa 3 , S. Elena 30122
l' "ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE AMBIENTALI" (in seguito chiamata Accademia) associazione scientifica internazionale autonoma fondata da un gruppo di scienziati di varie nazionalità ed esperti di chiara fama di varie discipline (in seguito chiamati soci fondatori) con lo scopo di perseguire gli obiettivi elencati nell'articolo seguente, senza fini di lucro.
L' Accademia potrà istituire sedi secondarie.
Sono previste già le sedi di Roma (Italia) e Bruxelles (Belgio).
Il logo dell’Accademia raffigura una donna ed un uomo in primo piano e,sullo sfondo, il globo terrestre e sul bordo circolare la scritta INTERNATIONAL ACADEMY OF ENVIRONMENTAL SCIENCES, logo qui di seguito riprodotto:



ART. 2 - SCOPO
L'Accademia intende promuovere la valorizzazione e l'evoluzione armonica dell'Uomo e dell'Ambiente.
Gli scopi dell'Accademia sono:
1) Individuare, supportare e promuovere l'eccellenza nell'ambito di ricerche scientifiche sull'Ambiente compiute da scienziati di ogni nazionalità e incoraggiare la ricerca e lo sviluppo sui problemi dell'ambiente.
2) Promuovere contatti e rapporti tra i ricercatori e gestire ogni tipo di insegnamento e ricerca, mediante ogni mezzo di diffusione e trasmissione di dati e principi riferibili alle materie giuridico - scientifiche, ed alle Scienze della Comunicazione nell'ambito della comunità scientifica internazionale e delle popolazioni interessate.
3) Promuovere pubblicazioni concernenti la scienza, la tecnologia e lo sviluppo sul tema ambiente.
4) Promuovere, anche sulla base di ricerca teorica, progetti di studio, programmi di ricerca, progetti sperimentali, nonché azioni con la finalità di certificazione e controllo dell'ambiente.
5) Espletare atti di effettiva salvaguardia ed evoluzione armonica dell'ambiente sia in cooperazione con istituzioni che con organizzazioni o gruppi su base locale, regionale, nazionale o internazionale che perseguano analoghi scopi o anche uno solo di essi.
6) Promuovere un ampio processo di educazione a ogni livello per aumentare l'informazione disponibile sui problemi dell'Ambiente.
7) Promuovere iniziative volte a sollecitare un supporto da parte di organi di Stato coinvolti in qualsiasi tipo di accordo, direttiva, regola, trattato nazionale e internazionale che riguardino la salvaguardia ambientale.
8) Promuovere ogni iniziativa volta a diffondere la tutela dei diritti umani.
9) Promuovere ogni iniziativa finalizzata alla costituzione di un Tribunale internazionale dell'ambiente.
10) Promuovere ogni iniziativa volta a istituire un Centro permanente per lo studio dei problemi ambientali.
11) Promuovere e sostenere iniziative - a livello locale e regionale, innanzitutto e, quindi, nazionale ed internazionale volte a rafforzare la tutela delle risorse ambientali.
12) Promuovere iniziative per favorire l'integrazione dei nuovi Stati nella UE con riferimento al rispetto della normativa comunitaria in tema di tutela dell'ambiente.
13) Promuovere lo studio, recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico - artistico di Venezia,nonchè del patrimonio naturale e storico - artistico mondiale.
14) Promuovere lo studio, recupero, conservazione e valorizzazione dell’ecosistema lagunare veneziano quale laboratorio e fondamentale riferimento giuridico - scientifico per la ricerca e studio in tema di ambiente.

ART. 3 - SOCI
I soci dell'Accademia sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori:
sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell' Accademia o che, al momento della costituzione abbiano fatto pervenire la loro adesione, anche a mezzo "e-mail" o fax, accettandone lo statuto.
Potranno inoltre assumere la qualifica di soci fondatori coloro che, chiamati dal Presidente o dal Presidente Vicario con particolare motivazione, avranno dichiarato di accettare lo statuto dell' Accademia.
b) Soci Ordinari:
sono gli scienziati di ogni nazionalità che abbiano raggiunto i massimi livelli internazionali e che, dopo aver accettato lo statuto dell' Accademia, siano risultati eletti a seguito della procedura prevista dal successivo articolo.
c) Soci onorari:
sono eminenti persone che abbiano fornito contributi di grande rilievo nell'ambito degli obiettivi dell' Accademia.
Sono nominati dal Consiglio Direttivo con voto unanime e con la maggioranza di almeno i 3/5 dei consiglieri.

Ogni socio deve partecipare alla vita dell’associazione contribuendo fattivamente all’attività della stessa

Perdita della qualità di socio.
La qualità di socio dell' Accademia cessa per morte, dimissioni e per esclusione.
Il consiglio direttivo può deliberare in qualsiasi momento l'esclusione del socio ordinario o onorario a condizione che il provvedimento sia motivato.
Il provvedimento di esclusione del socio può essere adottato per uno dei seguenti motivi:
- l'inosservanza dello statuto;
- incompatibilità della carica rispetto ad altre funzioni esercitate;
- il compimento di atti in contrasto con fini perseguiti dall' Accademia.
Il socio escluso può proporre opposizione scritta e motivata al provvedimento di esclusione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
Ove il consiglio direttivo respinga l'opposizione, il socio escluso potrà ricorrere, in ultima istanza, alla successiva assemblea dei soci che deciderà sul suo caso.

ART. 4 - ELEZIONE DEI SOCI
Il procedimento di elezione dei soci è il seguente:
la domanda di ammissione a socio dell' Accademia va rivolta al Consiglio Direttivo e consiste in un modulo compilato da uno o più soci i quali accompagnano la proposta con le opportune notizie sulla persona del candidato.
Il Consiglio rimette la domanda con le informazioni ricevute e le sue osservazioni all'apposito Comitato di valutazione dei candidati il quale provvede all'istruttoria ed esprime il proprio parere al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, dopo aver ricevuto assicurazione che il candidato con l'assunzione a socio accetta lo statuto dell' Accademia, decide sulla ammissione con voto a scrutinio segreto e con la presenza di almeno 2/3 dei consiglieri.
Se l'esito della votazione è positivo il Consiglio ne da comunicazione a tutti i soci affinché, per via postale o via e-mail, entro 15 giorni possano esprimere le loro osservazioni.
La definitiva decisione sulla accettazione o meno del candidato, dopo le eventuali osservazioni dei soci, è demandata al Presidente la cui decisione è inappellabile.

ART. 5 - ORGANI DELL'ACCADEMIA
Sono organi dell' Accademia:
1) l'Assemblea dei soci
2) il Consiglio Direttivo
3) il Presidente
4) il Tesoriere
5) il Segretario Generale
6) Il Direttore Generale

ART. 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea dei soci dell' Accademia dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o comunque ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 (un quarto) dei soci.
Per la validità dell'assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
Le decisioni sono prese a maggioranza di voti salvo i casi particolari previsti dallo statuto.
La convocazione di assemblea deve essere notificata ai singoli soci con il preavviso di almeno dieci giorni e deve contenere l'ordine del giorno ed il giorno, ora e luogo ove l'assemblea sarà tenuta e può essere comunicata - notificata anche via mail.
L’assemblea può svolgersi anche attraverso l’approvazione da parte dei soci della relazione scientifica e di quella finanziaria, trasmesse -via posta elettronica o via fax- dalla Presidenza agli indirizzi dei soci previamente verificati dalla segreteria IAES.
In particolare la procedura così si svolge:
a- viene trasmesso un modulo già compilato dalla Presidenza, ove sono indicate partitamene le dette Relazioni che partitamene potranno approvate o meno;
b- è altresì indicato il nominativo del socio votante;
c- vi è anche una parte relativa ad eventuali osservazioni o proposte ( es. iniziative a sostegno del Progetto Corte….e/o temi sui quali organizzare conferenze…seminari, giornate di studio).
Il successivo rinvio e ricezione da parte della Segreteria IAES, via fax o via mail, di detto modulo costituirà piena prova del voto così legittimamente espresso.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'amministrazione nella forma più ampia dell' Accademia è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dall' assemblea fra i designati da un apposito Comitato Soci fondatori, presieduto dal Presidente Vicario che avrà funzioni di presidenza del CD.
L'assemblea stabilirà di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio.
I membri del Consiglio Direttivo, tra i quali verranno designati il Presidente, tre Vice Presidenti (uno dei quali avrà la carica di Presidente Vicario), il Direttore Generale ed un Tesoriere dovranno comprendere due soci ordinari.
Il primo Consiglio Direttivo sarà nominato, con attribuzione delle cariche sopra indicate, dall'atto costitutivo della Accademia ed in tale occasione la nomina dei due soci ordinari avverrà in un secondo tempo con procedura prevista per la elezione dei soci (art. 4).
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio provvede a ricoprire ogni vacanza causata da decesso, dimissioni o incapacità di qualsiasi membro del Consiglio Direttivo per il periodo che resta fino alla successiva assemblea.
Il consiglio può costituire comitati temporanei o permanenti con le funzioni che si renderanno opportune; il Comitato che avrà il compito di designare i membri del Consiglio Direttivo ed il Comitato di valutazione dei candidati soci sono nominati dall'assemblea.
Il Consiglio stabilirà la linea politica delle pubblicazioni dell' Accademia con designazione di un editore responsabile.
Il consiglio può accreditare con medaglie ed altri onori ricercatori e scienziati ritenuti meritevoli da comitati di esperti.
Il consiglio si riunisce almeno una volta l'anno ; qualora lo ritenga opportuno può avvalersi del comitato scientifico di cui all'art. 11.

ART. 8 - IL PRESIDENTE
Partecipa all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo presiedendoli ed in detti consessi descrive l'attività dell' Accademia.
In sua assenza il Presidente viene sostituito dal Presidente Vicario o da uno dei Vice Presidenti.
Al Presidente ed al Vice Presidente con funzioni di Presidente Vicario spetta, in forma disgiunta, la rappresentanza legale dell' Accademia.

ART. 8 bis - IL DIRETTORE GENERALE
E’ nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Vicario, ed è titolare, su delega del Presidente Vicario, d’intesa con il Presidente del Comitato Scientifico, dei poteri di Amministrazione attiva specificati nel presente Statuto. Potrà, su autorizzazione del Consiglio Direttivo, promuovere in nome e per conto dell’IAES, ogni azione, anche giudiziaria, a tutela dei diritti ed interessi dell’Accademia e/o degli scopi dalla stessa perseguiti. Potrà altresì negoziare e stipulare eventuali contratti di sponsorizzazione e, anche, sentito il Segretario Generale, formalizzare Convenzioni con Enti pubblici e privati.
Le relazioni istituzionali ora descritte sono svolte sulla base delle linee-guida e/o direttive approvate dal Consiglio o approvate - su delega del Consiglio - dal Presidente o dal Presidente Vicario.
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
Sostituisce il Presidente vicario in caso di sua assenza ed ha titolo di rappresentanza legale dell’Accademia.
La durata delle dette funzioni è fissata in anni 5 dalla data della nomina.

ART. 9 - IL TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile delle finanze dell' Accademia in sintonia con le direttive del Consiglio e tiene conto degli accordi specifici stabiliti con altre Organizzazioni e Istituzioni.
Il Tesoriere riferisce della situazione contabile al Consiglio annualmente ed ove il Consiglio lo decida.
Il Tesoriere prepara, e presenta al Consiglio e all'Assemblea il rendiconto finanziario annuale e i conteggi sottoposti a controllo.
Il Tesoriere, che ha facoltà di subdelega, viene nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale, designato dal Consiglio Direttivo, è organo di consulenza e supporto del Presidente e Presidente Vicario.
Viene eletto per un triennio e può essere rieletto. Il Consiglio, può - se necessario - revocare dalla carica il Segretario Generale.

ART. 11 - IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da studiosi di chiara fama o da persone distintesi in atti di indubbio valore culturale e sociale in favore dello studio, valorizzazione e protezione dell'Ambiente.
Il regolamento, che ne disciplinerà formazione e funzionamento, sarà emanato dal Consiglio.

ART. 12 - RISORSE DELL'ACCADEMIA
L' Accademia è autorizzata ed accettare e ricevere per un uso collegato ai propri fini sociali qualsiasi forma di supporto finanziario nazionale o internazionale pubblico o privato, di governo o non, come da parte di singoli individui, e pagamenti e rimborsi per ogni servizio che essa può offrire e dare. L'accettazione di tali fondi deve essere effettuata dal Consiglio.

ART. 12 bis SOSTENITORI E AMICI
Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità dell’IAES, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo, o con l’attribuzione di beni materiali, pur senza assumere obblighi e diritti sociali.
La qualifica di sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente fornito.
Possono ottenere la qualifica di Amici tutte le persone fisiche o giuridiche, che versando un libero contributo e pur senza assumere obblighi e diritti sociali, dichiarino di aderire ai principi veicolati dalla IAES.

ART. 13 ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il I gennaio e ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo approva entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio o entro 180 gg, qualora particolari esigenze, da constatarsi da parte del Consiglio Direttivo, lo richiedano, il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
E’ vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 13 bis - CONTROLLO DELLA AMMINISTRAZIONE
I rendiconti finanziari dell' Accademia vengono appropriatamente controllati secondo gli Accordi presi con le Organizzazioni che hanno provveduto al supporto finanziario.

ART. 14 - REGOLE SUPPLEMENTARI
Il Consiglio può adottare il Regolamento che possa risultare utile per meglio osservare le regole dello statuto.

ART. 15 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Le modificazioni dello statuto vengono effettuate dall'assemblea con il voto di almeno due terzi dei soci presenti e votanti.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione in caso di scioglimento ad altre associazioni analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 17 - NORMA TRANSITORIA
Il Consiglio può legittimamente e validamente emettere i propri atti ed operare con i membri nominati in sede di atto costitutivo, in attesa che venga formalizzata la nomina di due soci ordinari, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 e con la procedura di cui all'art. 4 del presente
Statuto.
 
 
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